Sez. 1, Sentenza n. 16490 del 23/06/1989 Ud. (dep. 27/11/1989) Rv. 182667 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RISCONTRO PER OGNI IMPUTATO E PER CIASCUN EPISODIO - NECESSITÀ - PLURALITÀ DI CHIAMATA DI CORREO - NATURA DI ELEMENTI - VERIFICA - POSSIBILITÀ - LIMITI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RISCONTRO PER OGNI IMPUTATO E PER CIASCUN EPISODIO - NECESSITÀ - PLURALITÀ DI CHIAMATA DI CORREO - NATURA DI ELEMENTI - VERIFICA - POSSIBILITÀ - LIMITI.*
Le dichiarazioni del coimputato per costituire legittima fonte di prova della colpevolezza del chiamato in correità o dell'accusato devono essere sottoposte, per ciascuno degli accusati e per ognuno degli episodi riferiti, ad un duplice controllo: di attendibilità intrinseca, cioè di credibilità soggettiva, desunta, normalmente, dalla personalità del chiamante, dal disinteresse nei confronti del chiamato, dalla coerenza e reiterazione delle dichiarazioni; di conferma "ab extrinseco", attraverso la individuazione e valutazione di elementi processuali di verifica esterna. Ulteriori chiamate in correità possono essere assunte come dato di controllo della prima, se è possibile escludere collusione tra i chiamanti, ovvero condizionamenti particolari dei successivi, rispetto al primo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)