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Sez. 6, Sentenza n. 5609 del 22/11/1989 Ud. (dep. 19/04/1990) Rv. 184082 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RISCONTRO - NECESSITÀ - ALTRA CHIAMATA DI CORREITÀ - RISCONTRO DELLA PRIMA - POSSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184082-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - RISCONTRO - NECESSITÀ - ALTRA CHIAMATA DI CORREITÀ - RISCONTRO DELLA PRIMA - POSSIBILITÀ.*

In tema di chiamate di correità, il riscontro necessario ad integrare l'efficacia dimostrativa dell'indicazione di colpevolezza può essere della più diversa natura, purché idoneo a conferirle, secondo logica, quell'oggettiva attendibilità che da sola non riesce ad attingere. Tale riscontro, pertanto, ben può essere costituito da un'altra chiamata di reità o correità, essendo ravvisabili in ognuna di esse una capacità di sinergismo probatorio riverberantesi reciprocamente dall'una all'altra. (V mass n 182667; (V mass n 182475).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 348 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)