Sez. U, Sentenza n. 495 del 21/02/1974 (Rv. 368237 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
In Sede di regolamento di giurisdizione non e rilevante la questione di costituzionalita di una norma, la cui eventuale illegittimita non influisca sulla giurisdizione perche non modifica la consistenza della posizione soggettiva a tutela della quale si e agito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)