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Sez. 2, Sentenza n. 753 del 14/01/2009 (Rv. 606248 - 01)

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - MOMENTO | Sanzioni amministrative in materia di igiene di alimenti e bevande - Competenza del tribunale ex art. 22-bis legge n. 689 del 1981, introdotto dal d.lgs. n. 507 del 1999 - Momento determinativo della competenza ex art. 5 cod. proc. civ. - Proposizione dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606248-01

COMPETENZA CIVILE - DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA - MOMENTO

Il momento determinativo della competenza va fissato, ai sensi dell'art. 5 cod. proc. civ., sulla base della legge vigente e dello stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda; ne consegue che sull'opposizione ad ordinanza ingiunzione riguardante una violazione amministrativa in materia di igiene di alimenti e bevande, proposta successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 507 del 1999, è competente il tribunale e non il giudice di pace ai sensi dell'art. 22 bis legge n. 689 del 1981, aggiunto per effetto della citata innovazione legislativa, in quanto ai fini dell'individuazione dell'organo giudiziario competente non deve farsi riferimento al momento della commissione o dell'accertamento della violazione amministrativa, ma al momento della proposizione dell'opposizione al provvedimento di applicazione della sanzione, che rappresenta la domanda ed il radicamento della controversia davanti al giudice. (Nella fattispecie, la Corte ha cassato la pronuncia del giudice di pace, in quanto sia l'ordinanza ingiunzione sia l'opposizione erano successive alla novella normativa in materia di competenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 bis CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 2, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)