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Sez. U, Ordinanza n. 22859 del 07/07/2026 (Rv. 679472-01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Dismissione di immobili pubblici - Cartolarizzazione in base al d.l. n. 351 del 2001, conv. con modif. in l. n. 410 del 2001 - Criterio di riparto della giurisdizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679472-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La "cartolarizzazione" degli immobili appartenenti allo Stato e agli enti pubblici - disciplinata dal d.l. n. 351 del 2001, conv. con modif. nella l. n. 410 del 2001 - è compresa nel più vasto ambito delle "procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici", indicato come possibile oggetto dei "giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa" dall'art. 23 bis della l. n. 1034 del 1971, vigente ratione temporis, senza che ciò implichi che la cognizione di tutte le controversie relative sia riservata al giudice amministrativo, atteso che la disposizione non contiene norme sulla giurisdizione, e perciò non modifica l'ordinario criterio di riparto, fondato sulla natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato, in base al petitum sostanziale e indipendentemente dalla fondatezza della pretesa, la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia avente ad oggetto la domanda volta alla declaratoria di nullità dei contratti di alienazione dei beni espropriati nell'ambito di un procedimento di "cartolarizzazione" e al risarcimento del danno subito per lo spossessamento illecito da parte della P.A.).

Decreto Legge 25/09/2001 num. 351 CORTE COST., Legge 23/11/2001 num. 410 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 23 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)