diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1491 del 07/06/1966 (Rv. 322964 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N 794 - PRESUPPOSTO - CONTESTAZIONE DELL'INCARICO O DELL'AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI AVVOCATO - GIUDIZIO ORDINARIO - NATURA DI SENTENZA DELL'ORDINANZA IRRITUALMENTE EMESSA - APPELLABILITA.*
Stato
decisa il 1966-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322964-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942, N 794 - PRESUPPOSTO - CONTESTAZIONE DELL'INCARICO O DELL'AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI AVVOCATO - GIUDIZIO ORDINARIO - NATURA DI SENTENZA DELL'ORDINANZA IRRITUALMENTE EMESSA - APPELLABILITA.*

Lo speciale procedimento per la liquidazione dei compensi per prestazioni professionali in materia civile di cui agli artt 29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n 794, presuppone la mancata contestazione del rapporto di clientela. Per cui se il cliente escluda il conferimento dell'incarico, ovvero - nell'ipotesi in cui siano richiesti gli onorari di avvocato - l'affidamento di questa funzione, avendo il difensore limitata la sua attivita alle sole funzioni procuratorie, il processo deve svolgersi nelle forme ordinarie e con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Pertanto, ove il tribunale, nonostante la cennata contestazione, incorre nell'errore di trattare la controversia secondo il rito speciale e di deciderla con semplice ordinanza, tale provvedimento, avendo la natura di sentenza, e impugnabile con l'appello e non, ai sensi dell'art 111 cost, con il ricorso per Cassazione. (Conf 1901/64; 921/62).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)