Sez. 2, Sentenza n. 3157 del 08/10/1968 (Rv. 336068 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N. 794 - PRESUPPOSTO - CONTESTAZIONE DELL'INCARICO O DELL'AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI AVVOCATO - GIUDIZIO ORDINARIO - ORDINANZA EMESSA IRRITUALMENTE - NATURA DI SENTENZA - APPELLABILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO SOMMARIO DI CUI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1942 N. 794 - PRESUPPOSTO - CONTESTAZIONE DELL'INCARICO O DELL'AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI AVVOCATO - GIUDIZIO ORDINARIO - ORDINANZA EMESSA IRRITUALMENTE - NATURA DI SENTENZA - APPELLABILITA.*
Lo speciale procedimento per la liquidazione dei compensi per prestazioni professionali in materia civile di cui agli artt.29 e 30 della legge 13 giugno 1942, n.794, presuppone la mancata contestazione del rapporto di clientela. Per cui se il cliente escluda il conferimento dell, incarico, ovvero - nell, ipotesi in cui siano richiesti gli onorari di avvocato - l, affidamento di questa funzione, avendo il difensore limitata la sua attivita alle sole funzioni procuratorie, il processo deve svolgersi nelle forme ordinarie e con la garanzia del doppio grado di giurisdizione. Pertanto, ove il tribunale, nonostante la cennata contestazione, incorre nell, errore di trattare la controversia secondo il rito speciale e di deciderla con semplice ordinanza, tale provvedimento, avendo la natura di sentenza, e impugnabile con l, appello e non ai sensi dell, art.111 cost., con il ricorso per Cassazione. Conforme alla sentenza n. 1491-66, massima n. 322964.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)