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Sez. U, Ordinanza n. 6595 del 23/03/2011 (Rv. 616520 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Attestazione erronea circa l'edificabilità di un'area - Concessione edilizia - Annullamento - Domanda di risarcimento danni per lesione dell'affidamento ingenerato dalla P.A. - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616520-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni lamentati per la lesione dell'affidamento riposto nell'attendibilità della attestazione rilasciata dalla P.A. (rivelatasi erronea) circa la edificabilità di un'area (chiesta da un privato per valutare la convenienza d'acquistare un terreno) e nella legittimità della conseguente concessione edilizia, successivamente annullata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non ravvisandosi un atto o provvedimento amministrativo della cui illegittimità il privato possa dolersi impugnandolo davanti al giudice amministrativo, con le conseguenziali statuizioni risarcitorie, e, quindi, non sollecitando tale situazione di fatto alcuna esigenza di tutela contro l'esercizio illegittimo di un pubblico potere consumato nei confronti del privato, né richiedendo questi un accertamento, da parte del giudice amministrativo, della illegittimità del comportamento tenuto dalla P.A., che egli invece può solo subire e ha interesse a contrastare nel giudizio di annullamento da altri provocato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Costituzione art. 103, Costituzione art. 113, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)