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Sez. U, Sentenza n. 4614 del 25/02/2011 (Rv. 616481 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Criterio della mera attinenza della controversia ad una materia di giurisdizione esclusiva - Esclusione - Criterio della sussistenza in concreto dell'esercizio di pubblici poteri incidenti sull'oggetto della controversia - Necessità - Materia urbanistica - Istituzione di zona a traffico limitato con delibera annullata - Attinenza alla materia urbanistica e dell'uso del territorio - Restituzione della tariffa corrisposta - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616481-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione in particolari materie si devono interpretare nel senso che non vi rientra ogni controversia che in qualche modo riguardi una materia devoluta alla giurisdizione esclusiva, non essendo sufficiente il dato della mera attinenza della controversia con la materia, ma soltanto le controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri. Ne consegue che, sebbene la modalità di regolamentazione del traffico nel territorio comunale rientri nella materia dell'urbanistica, intesa come disciplina dell'uso del territorio, la controversia sul rimborso della somma corrisposta da un privato per accedere ad una zona a traffico limitato è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto il diritto soggettivo alla restituzione della prestazione pecuniaria, vantato sul presupposto della già accertata illegittimità della delibera comunale istitutiva della zona a traffico limitato e di un sistema tariffario per l'ingresso degli autoveicoli (delibera, nella specie, annullata dal Capo dello Stato e dal Tar).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 207 art. 205, Costituzione art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)