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Sez. L, Sentenza n. 4698 del 17/09/1985 (Rv. 442138 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER ILLECITO PENALE - PRONUNCIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA APPLICATA PER CONCESSIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI O DI GIUDIZIO DI PREVALENZA O EQUIVALENZA DI QUESTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442138-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER ILLECITO PENALE - PRONUNCIA DI ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA APPLICATA PER CONCESSIONE DI CIRCOSTANZE ATTENUANTI O DI GIUDIZIO DI PREVALENZA O EQUIVALENZA DI QUESTE - IRRILEVANZA.*

La Rilevanza dell'illecito penale posto a base dell'intimazione di un licenziamento in tronco non è esclusa dalla pronuncia di Estinzione del reato per amnistia, nel caso in cui questa, non consentita dalla originaria contestazione, sia applicata per effetto della concessione di circostanze attenuanti o del giudizio di prevalenza o di equivalenza di queste rispetto alle circostanze aggravanti contestate, giacché in tal caso la sentenza dichiarativa dell'Estinzione del reato e dell'improcedibilità dell'Azione penale presuppone l'accertamento di tutti gli elementi costitutivi dello illecito. (Conf 1341/83, mass n 426145).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)