diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1341 del 23/02/1983 (Rv. 426145 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER ILLECITO PENALE DEL LAVORATORE - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426145-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER ILLECITO PENALE DEL LAVORATORE - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

La Rilevanza dell'illecito penale posto a base dell'intimazione di un licenziamento in tronco non è esclusa dalla pronuncia di Estinzione del reato per amnistia, nel caso in cui questa, non consentita dalla originaria contestazione, sia applicata per effetto della concessione di circostanze attenuanti o del giudizio di prevalenza o di equivalenza di queste rispetto alle circostanze aggravanti contestate, giacché in tal caso la sentenza dichiarativa dell'Estinzione del reato e dell'improcedibilità dell'Azione penale presuppone l'accertamento di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)