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Sez. 1, Sentenza n. 4303 del 18/11/1976 (Rv. 383003 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - OCCUPAZIONE DI UN'AREA PRIVATA DA PARTE DELLA PA IN FORZA DI UN TITOLO CONTRATTUALE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELL'AREA E DI RIMOZIONE DELLE OPERE ESEGUITEVI - PRINCIPI RELATIVI ALLA OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER OMESSA RESTITUZIONE - PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383003-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE - OCCUPAZIONE DI UN'AREA PRIVATA DA PARTE DELLA PA IN FORZA DI UN TITOLO CONTRATTUALE - OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELL'AREA E DI RIMOZIONE DELLE OPERE ESEGUITEVI - PRINCIPI RELATIVI ALLA OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI PER OMESSA RESTITUZIONE - PROPONIBILITA.*

Qualora l'occupazione di un'area privata, da parte della pubblica amministrazione, sia legittimamente avvenuta in forza di un titolo contrattuale (nella specie, comodato), e l'amministrazione medesima si sia impegnata alla restituzione del bene, a richiesta del proprietario, nonche alla rimozione delle opere su di esso eventualmente costruite (nella specie, copertura con asfalto dell'area, per destinarla a mercato), non sono applicabili i principi relativi all'occupazione temporanea e d'urgenza nell'espropriazione per pubblica utilita. In particolare, in forza del citato impegno, non puo ritenersi che l'esecuzione di un'opera pubblica sul terreno occupato ne escluda, di per se, la restituibilita, con la conseguenza che il proprietario puo chiedere il risarcimento dei danni da mancata restituzione solo previa deduzione e dimostrazione che ha chiesto quella restituzione e che non l'ha conseguita per effetto di rifiuto dell'amministrazione, rimasta inadempiente al contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)