Sez. 2, Sentenza n. 13932 del 18/02/2014 Ud. (dep. 25/03/2014) Rv. 259897 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Segnalazione ad un pubblico ufficiale di un fatto di possibile rilievo penale successivamente rivelatosi falso - Omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale del fatto all'Autorità giudiziaria - Rilevanza ai fini della configurabilità del reato di calunnia - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Ai fini della configurabilità del delitto di calunnia nessuna valenza può essere riconosciuta alla circostanza che il pubblico ufficiale non abbia denunciato all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 331, comma quarto, cod. proc. pen., il fatto di cui è venuto a conoscenza, costituente oggetto di falsa accusa, ritenendo non sussistere una ipotesi di reato, poiché mentre per l'integrazione dell'illecito previsto dall'art. 368 cod. pen. è sufficiente la corrispondenza anche solo astratta del fatto falsamente denunciato ad una fattispecie penalmente rilevante, l'obbligo di denuncia gravante sul pubblico ufficiale presuppone la configurabilità in concreto del reato. (Fattispecie, in cui il giudice civile aveva omesso di disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero non ritenendo configurabile il reato di patrocinio infedele, costituente l'oggetto della calunnia, sulla base dei dati addotti dalle parti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 361, Cod. Pen. art. 368, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)