Sez. 1, Sentenza n. 8870 del 18/05/1984 Ud. (dep. 20/10/1984) Rv. 166216 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - REATO CONCORSUALE - ACCORDO - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO CONCORSUALE - ESCLUSIONE - SUA RILEVANZA - ACCORDO NEL REATO CONCORSUALE ED ACCORDO ASSOCIATIVO PRECOSTITUITO - DIFFERENZE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - REATO CONCORSUALE - ACCORDO - ELEMENTO COSTITUTIVO DEL REATO CONCORSUALE - ESCLUSIONE - SUA RILEVANZA - ACCORDO NEL REATO CONCORSUALE ED ACCORDO ASSOCIATIVO PRECOSTITUITO - DIFFERENZE.*
L'accordo non rientra nella struttura del dolo del reato concorsuale, ma, colorando l'intensità dello stesso, serve solo, in concorso eventualmente con le circostanze aggravanti di carattere soggettivo previste dall'art. 112 del codice penale, per graduare, aggravandole, le responsabilità dei singoli, dato che esso segna, sotto il profilo criminologico, il punto di emergenza del passaggio graduale della pericolosità - o, forse meglio, del livello di indesiderabilità sociale - riconnessa dal legislatore ai reati monosoggettivi a quella, ben più grave e di maggior allarme sociale, dallo stesso ricollegato ai reati associativi, elemento costitutivo dei quali è, tra l'altro, l'esistenza, appunto, di un accordo associativo precostituito.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 112, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)