diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 9683 del 15/12/1987 Ud. (dep. 04/10/1988) Rv. 179324 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - NECESSITÀ DI FORMALE DENUNCIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179324-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - NECESSITÀ DI FORMALE DENUNCIA - ESCLUSIONE.*

Per la sussistenza del delitto di calunnia non occorre la denuncia in senso formale, ma basta che siano portate a conoscenza della autorità giudiziaria o di altra autorità, che ad essa ha l'Obbligo di riferire, circostanze di fatto idonee ad indicare taluno come colpevole di un fatto costituente un reato che non ha commesso. (Conf mass n 104119).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)