diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 375 del 06/03/1967 Ud. (dep. 11/05/1967) Rv. 104119 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - NECESSITA DI FORMALE DENUNCIA - ESCLUSIONE - CALUNNIA CONTENUTA NELLO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - SUFFICIENZA - IRRILEVANZA DEL FINE DI DISCOLPARSI.*
Stato
decisa il 1967-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104119-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - NECESSITA DI FORMALE DENUNCIA - ESCLUSIONE - CALUNNIA CONTENUTA NELLO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - SUFFICIENZA - IRRILEVANZA DEL FINE DI DISCOLPARSI.*

Per la sussistenza del delitto di calunnia non occorre la denunzia in senso formale, ma basta che siano portate a conoscenza dell'autorita giudiziaria o di altra autorita, che ad essa ha l'Obbligo di riferire, circostanze di fatto idonee ad indicare taluno colpevole di un fatto costituente un reato che non ha commesso. Pertanto, la denuncia puo essere costituita da qualsiasi comunicazione che giunga alla predetta autorita anche a mezzo di interrogatorio reso da un imputato, poiche il delitto di cui all'art 368 cod pen non e escluso dalla volonta di scagionare se stesso da un'accusa, non essendo cosa incompatibile con quella di calunniare. (per la formà Conf, in genere, 103434, 103470, anno 1967, 101040, anno 1966, e, anche in ispecie per l'interrogatorio, 103977, anno 1966, ed ivi citate. Per l'irrilevanza del fine difensivò Conf 103731, anno 1967, 102763, anno 1966, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)