Sez. 3, Sentenza n. 9875 del 11/05/2005 (Rv. 582790 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Regime delle preclusioni introdotto dalla legge n. 353 del 1990 - Domanda nuova - Accettazione del contraddittorio - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. introdotto dalla legge n. 353 del 1990, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti - e pertanto pienamente ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice - essendo l'intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano - in quanto espressione di un interesse pubblico - l'ampliamento successivo del "thema decidendi" anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto (Principio enunciato dalla Suprema Corte in relazione ad ipotesi di trasformazione di domanda di simulazione assoluta esercitata dal terzo creditore in revocatoria ordinaria) .
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)