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Sez. 2, Sentenza n. 25242 del 29/11/2006 (Rv. 593827 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Divieto di proporre domande nuove - Fondamento - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Accettazione del contraddittorio - Ammissibilità - Condizioni - Comportamento concludente della controparte - Apprezzamento da parte del giudice di merito - Criteri - Regime introdotto dalla L. 353 del 1990 - Accettazione del contraddittorio - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593827-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA

Con riguardo ai procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995 - per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. nel testo vigente anteriormente alla "novella" di cui alla legge n. 353 del 1990 (art.9 d.l.n.432 del 1995, conv.nella legge n.534 del 1995) - il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado risulta posto a tutela della parte destinataria della domanda; pertanto, la violazione di tale divieto - pur essendo rilevabile anche d'ufficio, non essendo riservata alle parti l'eccezione di novità della domanda - non è tuttavia sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte medesima, consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l'accettazione.A tal fine, l'apprezzamento della concludenza del comportamento della parte, riservato al giudice di merito, va compiuto attraverso una seria indagine sulla significatività dello stesso, senza che assuma rilievo decisivo il semplice protrarsi del difetto di reazione alla domanda nuova, o - qualora questa sia formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni - il mero silenzio della parte contro la quale la domanda è proposta, sia essa presente, o meno, a detta udienza. Viceversa, il regime di preclusioni introdotto dalla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo. (Nella specie, è stato escluso che potesse integrare accettazione del contraddittorio il silenzio della controparte nelle due udienze successive alla proposizione della domanda nuova).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)