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Sez. 5, Sentenza n. 15932 del 19/12/2000 (Rv. 542721 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI | Definizione agevolata ex art. 2 "quinquies" D.L. n. 564 del 1994 - Applicabilità alle sole controversie proponibili o proposte innanzi alle Commissioni tributarie - Disposizione dell'art. 2 "quinquies", comma quarto, lett. d) - Applicabilità a tributi sottratti alla cognizione delle Commissioni tributarie - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in tema di imposta di bollo.
Stato
decisa il 2000-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542721-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI

L'art. 2 "quinquies" del D.L. n. 564 del 1994 delimita l'ambito d'applicazione della procedura di definizione agevolata alle controversie proposte o proponibili davanti alle commissioni tributarie ed esclude, pertanto, che di tale procedura possano fruire le liti fiscali che, come quelle in materia di bollo, esulano dalla loro sfera di competenza. Ne deriva che il principio posto dal quarto comma, lett. d) della citata disposizione (a norma del quale si ha "lite pendente" anche nel caso in cui il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio) non è invocabile nelle ipotesi in cui il ricorso riguardi un tributo sottratto alla cognizione delle commissioni tributarie; diversamente, il rispetto del limite posto all'applicazione sarebbe rimesso alla discrezione del contribuente, il quale potrebbe eluderlo instaurando la lite innanzi al giudice tributario anziché davanti al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies com. 4 lett. D CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)