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Sez. 6, Sentenza n. 1777 del 04/05/1995 Cc. (dep. 16/06/1995) Rv. 201725 - 01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa | Procedimento "de plano" - Ammissibilità - Condizioni: infondatezza della notizia di reato ed inammissibilità dell'opposizione - Mancanza di tali condizioni - Nullità del provvedimento di archiviazione - Sussistenza - Impugnabilità su ricorso per cassazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201725-01

Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa

Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il G.I.P., ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen., può accogliere tale richiesta con provvedimento "de plano" in presenza di due presupposti di cui deve dare atto nella motivazione: l'inammissibilità dell'opposizione e l'infondatezza della "notitia criminis". In difetto di tali condizioni il mancato esperimento della procedura camerale e la nullità del provvedimento per violazione del principio del contraddittorio che ne deriva, danno luogo ad una situazione in cui il provvedimento è da ritenere impugnabile per cassazione a norma degli artt. 127, 409, sesto comma e 410 cod. proc. pen.. (Vedi Corte Cost., sentenza n. 353 del 1991).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 6 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)