Sez. 5, Sentenza n. 6792 del 14/12/1998 Cc. (dep. 25/01/1999) Rv. 212434 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Condizioni di ammissibilità - Indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova - Necessità - Rilevanza delle indagini - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
Qualora sia stata proposta opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM, il G.I.P., ai sensi dell'art. 410 cod. proc. pen., può provvedere "de plano", esclusivamente se ricorrono due condizioni: a) inammissibilità dell'opposizione; b) infondatezza della notizia di reato, e di entrambe deve dare atto in motivazione. In assenza di una delle suddette condizioni, il mancato esperimento della procedura camerale e la conseguente nullità del relativo provvedimento per violazione del contraddittorio integrano gli estremi della ricorribilità per cassazione del detto provvedimento, secondo i principi indicati dalla giurisprudenza costituzionale in materia (sent. n. 353 del 1991) Ai fini della delibazione di ammissibilità il giudice può valutare solo la specificità della richiesta investigativa in ordine all'indicazione del tema e della fonte di prova e non anche la rilevanza delle indagini, in conformità al disposto di cui all'art.410 cod. proc. pen. Ne consegue che la formulazione di una specifica richiesta di indagini suppletive rende di per sè ammissibile l'opposizione della persona offesa e impone al giudice di procedere in contradditorio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)