Sez. 3, Sentenza n. 10163 del 03/10/2017 Ud. (dep. 06/03/2018) Rv. 272620 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI | Attività di allevamento di animali da esperimento - Rispetto della normativa disciplinante il settore - Scriminante speciale - Operatività - Limiti - Fattispecie.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI
L'art. 19 ter disp. coord. cod. pen. esclude la configurabilità del reato previsto dall'art. 544-ter cod. pen. e delle altre disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo, del cod. pen. all'attività di allevamento di animali destinati alla sperimentazione scientifica ed alle ulteriori attività ivi menzionate, purché svolte nel rispetto della normativa di settore. (In applicazione di suddetto principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto integrati i reati di cui agli art. 544-bis e 544-ter cod. pen. con riferimento al trattamento di cani di razza "beagle", attuato in violazione delle linee guida dettate dal d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 116, con modalità tali da sfociare in comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, quali le riscontrate anomalie della temperatura intera ai capannoni, le precarie condizioni igieniche dei luoghi, l'inadeguatezza dell'alimentazione, la mancata somministrazione di farmaci e la provata deprivazione sensoriale degli animali).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 544 ter, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 19, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 116 art. 5, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 116 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)