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Sez. 5, Sentenza n. 11596 del 18/05/2007 (Rv. 598634 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE | Motivi di revocazione - Conflitto di giudicati - Ammissibilità del ricorso - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598634-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE

La revocazione delle sentenze pronunciate dal giudice tributario è ammissibile anche nel caso di contrasto con un precedente giudicato, ai sensi dell'art. 395, numero 5, cod. proc. civ., poiché, là dove l'art. 64, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, menziona gli accertamenti di fatto, intende riferirsi anche allo specifico motivo di revocazione costituito dall'errore (revocatorio) sul "fatto" dell'esistenza di un precedente giudicato esterno formatosi tra le stesse parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 396 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 64 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)