Sez. 2, Sentenza n. 945 del 10/05/1967 (Rv. 327182 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO ALLA SOPRAELEVAZIONE - PROPRIETARIO DELLA TERRAZZA A LIVELLO - TERRAZZA POSTA NON ALL'ULTIMO PIANO - LIMITI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO ALLA SOPRAELEVAZIONE - PROPRIETARIO DELLA TERRAZZA A LIVELLO - TERRAZZA POSTA NON ALL'ULTIMO PIANO - LIMITI.*
Il proprietario della terrazza a livello, a sensi dell'ultima parte del primo comma dell'art. 1127 cod.civ., ha facolta di sopraelevare sulla terrazza stessa, potendosi la sua condizione equiparare a quella del proprietario esclusivo del lastrico solare. Ma, se la terrazza a livello non e posta all'ultimo piano, nell'esecuzione della costruzione in sopraelevazione vanno osservati i limiti imposti dal contemperamento del diritto del proprietario del terrazzo con quello di tutti gli altri partecipanti al condominio dell'edificio. In particolare, con la costruzione non possono escludersi completamente gli altri condomini dall'uso di talune parti comuni dell'edificio. (nella specie, e stata dichiarata illegittima la costruzione di un vano in sopraelevazione sul terrazzo a livello di proprieta esclusiva del condomino proprietario del piano rialzato, perche con tale costruzione il muro perimetrale dell'edificio, fungente da muro maestro, era stato trasformato in parete interna di una stanza di uso esclusivo, impedendosi agli altri condomini di usarne per il passaggio di conduttura e simili).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)