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Sez. 2, Sentenza n. 856 del 28/03/1973 (Rv. 363162 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - TERRAZZA A LIVELLO - PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO - MANCANZA DI UN TITOLO - STRUTTURA E DESTINAZIONE OBBIETTIVA - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363162-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TERRAZZE, LASTRICI SOLARI, LOGGE - TERRAZZA A LIVELLO - PROPRIETA ESCLUSIVA DI UN CONDOMINO - MANCANZA DI UN TITOLO - STRUTTURA E DESTINAZIONE OBBIETTIVA - RILEVANZA.*

L'incorporazione della terrazza a livello nel piano o nella porzione di piano oggetto di signoria autonoma deve essere obbiettiva, cioe risultare dallo stato delle cose, piuttosto che da una destinazione soggettiva, la quale puo giovare nell'interpretazione del titolo - ove esista e sia di non chiaro significato -, oppure ai fini dell'usucapione, per desumerne l'Esercizio di un possesso esclusivo, ma non e determinante quando la sottrazione al regime della comunione si faccia derivare da caratteristiche del bene in se, che ne impediscano la configurazione come lastrico solare. Inoltre gli eventuali dubbi di qualificazione, vanno risolti tenendo presente che, per regola generale, vige il regime di comunione, dato che la superficie di cui si discute serve sempre ed almeno a coprire i vani sottostanti dell'edificio condominiale; e che, per altro verso, tale regime non e escluso dal solo fatto che dal bene uno o piu comproprietari traggano utilita maggiori rispetto agli altri. Conseguentemente, soltanto se dalla struttura e dalla funzione obbiettiva risulti preponderante la destinazione particolare su quella comune, e consentito ravvisare nella terrazza un oggetto di proprieta esclusiva. (nella specie e stato ritenuto sufficientemente motivato il giudizio del giudice del merito che aveva qualificato lastrico solare e non terrazza a livello un'area posta a copertura di due vani, costruiti uno sull'altro fra gli edifici di diversi proprietari, dei corrispondenti piani dei quali ciascuno formava il rispettivo prolungamento orizzontale, caratterizzata da un piano inclinato recante incavi destinati al convogliamento delle acque piovane verso una cisterna appartenente ad uno dei condomini e dalla possibilita di comodo accesso solo per l'altro condomino). (V 863/71, mass n 350737; 3544/68, mass n 336720; (V 363/68, mass n 331332; 945/67, mass n 327182).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)