Sez. 5, Sentenza n. 8685 del 17/06/2002 (Rv. 555087 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI | Liquidatore - Responsabilità ex art. 36 del d.P.R. 602/1973 - Configurabilità - Condizioni.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI
L'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore di una società, che l'art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 - con riguardo ai crediti per imposta sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati a carico della stessa, ancorché accertati successivamente - riconosce all'amministrazione finanziaria nel caso in cui il liquidatore stesso abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al pagamento della detta imposta, è esercitabile alla duplice condizione che i ruoli in cui siano iscritti i tributi a carico della società possano essere posti in riscossione, e che sia acquisita legale certezza che i tributi medesimi non siano stati soddisfatti con le attività di liquidazione.
Riferimenti normativi: Legge 29/09/1973 num. 602 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)