Sez. 1, Sentenza n. 9688 del 14/09/1995 (Rv. 494000 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI | Responsabilità degli amministratori e liquidatori di società ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 - Obbligazione ex lege - Dolo o colpa - Necessità - esclusione - Conseguenza.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI
Il rapporto giuridico in forza del quale, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, il liquidatore e l'amministratore (anche di fatto) è tenuto a rispondere in proprio delle imposte non pagate, non è fondato sul dolo o sulla colpa, ma ha la sua fonte in un'obbligazione "ex lege" di cui i predetti soggetti sono responsabili secondo le norme comuni degli artt. 1176 e 1218 cod. civ. in relazione agli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società in liquidazione e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute. Incombe sul soggetto dichiarato responsabile con il provvedimento di attuazione della pretesa sanzionatoria l'onere di assumere l'iniziativa processuale volta ad ottenere il controllo giurisdizionale e l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti - diversi dal debito d'imposta della società - di tale responsabilità.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)