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Sez. 3, Sentenza n. 2771 del 29/12/1970 (Rv. 349253 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - SVOLTA - A SINISTRA - OBBLIGO DI ISPEZIONE DELLA STRADA A TERGO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349253-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - INCROCI STRADALI - SVOLTA - A SINISTRA - OBBLIGO DI ISPEZIONE DELLA STRADA A TERGO - LIMITI.*

Nel caso di svolta a sinistra, l'Obbligo di ispezionare la strada a tergo, da osservarsi come regola di comune prudenza anche quando per il veicolo sopraggiungente esista il divieto di sorpasso, si riferisce al momento che precede la manovra, poiche nella seconda fase, che e quella propriamente nella quale la manovra stessa viene eseguita, il conducente del veicolo che svolta non puo distrarre la propria attenzione dal normale campo visivo. (Conf 1768'69, mass n 340825).*

Riferimenti normativi: Legge 15/06/1959 num. 393 art. 105, Cod. Strada art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)