Sez. L, Sentenza n. 1914 del 27/03/1982 (Rv. 419757 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - AVVOCATI ULTRASETTANTENNI E AVVOCATI CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE - DISCIPLINA EX ARTT. 4 E 9 DELLA LEGGE N. 319 DEL 1975 - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DECLARATORIA CON SENTENZA N. 62 DEL 1977 - EFFETTI - CREDITI PER DIFFERENZE DEI RATEI MENSILI DECURTATI IN BASE ALLE NORME DICHIARATE ILLEGITTIME - ESIGIBILITÀ - INTERESSI - DECORRENZA - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA - AVVOCATI ULTRASETTANTENNI E AVVOCATI CON DIRITTO ALLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE - DISCIPLINA EX ARTT. 4 E 9 DELLA LEGGE N. 319 DEL 1975 - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - DECLARATORIA CON SENTENZA N. 62 DEL 1977 - EFFETTI - CREDITI PER DIFFERENZE DEI RATEI MENSILI DECURTATI IN BASE ALLE NORME DICHIARATE ILLEGITTIME - ESIGIBILITÀ - INTERESSI - DECORRENZA - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE.*
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità (sentenza 20 aprile 1977 n. 62) degli artt. 4 e 9 della legge 22 luglio 1975 n. 319, nella parte in cui disponevano, per gli avvocati ultrasettantenni e per quelli titolari di pensione di Invalidità, una riduzione dell'importo della pensione in conseguenza del permanere della loro iscrizione all'albo professionale, i crediti da costoro vantati a titolo di differenze dei ratei mensili (decurtati in base alle norme illegittime), ancorché riferiti ad epoca anteriore alla dichiarazione suddetta, sono da considerare non solo liquidi, cioè determinati in concreto nel loro ammontare, ma anche esigibili fin dal momento della scadenza dei ratei di riferimento, dei quali costituivano fin dall'origine parte integrante. Su tali crediti, pertanto, decorrono, dal medesimo momento, di pieno diritto, gli interessi corrispettivi, ma non incide la rivalutazione, essendo incompatibile con la loro natura previdenziale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 4 CORTE COST., Legge 22/07/1975 num. 319 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)