Sez. L, Sentenza n. 366 del 16/01/1987 (Rv. 450115 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RITENUTA PROGRESSIVA DEL FONDO SOCIALE SULLE PENSIONI ECCEDENTI L'IMPORTO DI LIRE SETTEMILIONIDUECENTOMILA ANNUE - APPLICAZIONE SUCCESSIVE ALL'1 GENNAIO 1974 - ILLEGITTIMITÀ EX SENTENZA N. 119 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - INTERESSI CORRISPETTIVI SULLE SOMME INDEBITAMENTE TRATTENUTE DALL'INPS - SPETTANZA AL PENSIONATO - RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RITENUTA PROGRESSIVA DEL FONDO SOCIALE SULLE PENSIONI ECCEDENTI L'IMPORTO DI LIRE SETTEMILIONIDUECENTOMILA ANNUE - APPLICAZIONE SUCCESSIVE ALL'1 GENNAIO 1974 - ILLEGITTIMITÀ EX SENTENZA N. 119 DEL 1981 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - EFFETTI - INTERESSI CORRISPETTIVI SULLE SOMME INDEBITAMENTE TRATTENUTE DALL'INPS - SPETTANZA AL PENSIONATO - RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO PER SVALUTAZIONE MONETARIA - ESCLUSIONE.*
A seguito della sentenza n. 119 del 1981 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dello art. 22 della legge n. 583 del 1967, dell'art. unico della legge n. 369 del 1968 e dell'art. 31 della legge n. 160 del 1975 nella parte in cui prevede che la ritenuta progressiva del fondo sociale sulle pensioni eccedenti l'importo di l. 7.200.000 annue venga applicata anche successivamente all'1 gennaio 1974, sono dovuti ai pensionati, oltre alle somme indebitamente trattenute dall'INPS, anche gli interessi corrispettivi trattandosi di crediti liquidi ed esigibili, a nulla rilevando il fatto che l'istituto abbia accantonato in apposita gestione le trattenute suddette giacché la Mancanza di autonoma soggettività giuridica di quest'ultima non consente di far riferimento alla disciplina del pagamento al creditore apparente. L'istituto però è esonerato da responsabilità per svalutazione monetaria atteso che le trattenute operate non costituivano atto illecito, bensì atto dovuto sulla base della normativa poi dichiarata incostituzionale. (V 1914/82, mass n 419757).*
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1967 num. 583 art. 22 CORTE COST., Legge 20/03/1968 num. 369 art. 1 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)