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Sez. U, Sentenza n. 1168 del 12/02/1985 (Rv. 439292 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATI ESTERO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INSERZIONE IN CONTRATTO NON SOTTOSCRITTO DA ENTRAMBI I CONTRAENTI - SOTTRAZIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - INIDONEITÀ - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO - EQUIPOLLENTE DELLA SOTTOSCRIZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439292-01

ARBITRATO - ARBITRATI ESTERO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - INSERZIONE IN CONTRATTO NON SOTTOSCRITTO DA ENTRAMBI I CONTRAENTI - SOTTRAZIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - INIDONEITÀ - PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO - EQUIPOLLENTE DELLA SOTTOSCRIZIONE - CONDIZIONI.*

La clausola compromissoria per arbitrato straniero, che sia inserita in un contratto non sottoscritto da entrambi i contraenti, non è idonea (indipendentemente da ogni questione sulla validità del contratto stesso) a sottrarre la controversia alla giurisdizione del giudice italiano, secondo la disciplina della convenzione di new York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62), mentre la produzione in giudizio del documento, da parte del contraente di cui manchi la sottoscrizione, può ritenersi equipollente della sottoscrizione medesima solo quando evidenzi l'inequivoca volontà di avvalersi del suddetto patto, e non anche, pertanto, ove sia effettuata dal contraente che abbia adito il giudice italiano. (V 2392/78, mass n 391794).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)