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Sez. U, Sentenza n. 2392 del 18/05/1978 (Rv. 391794 - 01)

TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - INTERPRETAZIONE (DEI TRATTATI E DELLE CONVENZIONI) - ART 2, SECONDO COMMA, DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK 10 GIUGNO 1958 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - REQUISITI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA CONTENUTA IN UNA POLIZZA DI CARICO - INVALIDITA.*
Stato
decisa il 1978-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391794-01

TRATTATI, CONVENZIONI E ORGANISMI INTERNAZIONALI - INTERPRETAZIONE (DEI TRATTATI E DELLE CONVENZIONI) - ART 2, SECONDO COMMA, DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK 10 GIUGNO 1958 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - REQUISITI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA CONTENUTA IN UNA POLIZZA DI CARICO - INVALIDITA.*

Il secondo comma dell'art 2 della convenzione di new York, secondo la quale "si intende per convenzione scritta (di arbitrato) una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, sottoscritti dalle parti o contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi", va interpretato nel senso che, per essere valida, la clausola compromissoria, senza che sia necessaria un'autonoma sottoscrizione, deve essere contenuta in un contratto sottoscritto da entrambi i contraenti. Pertanto, non e valida la clausola compromissoria contenuta in una polizza di carico in quanto la girata da parte del caricatore non equivale alla firma del contratto e, quindi, della clausola contenutavi ed in quanto l'esibizione in giudizio di tale polizza non puo avere efficacia sostitutiva della mancata sottoscrizione atteso che la esibizione in giudizio si pone in contrasto con la volonta di avvalersi della clausola compromissoria, e puo valere a sanare soltanto i vizi formali del contratto senza estendersi automaticamente alla clausola, che non ne e patto necessario.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)