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Sez. 3, Sentenza n. 1617 del 19/09/1970 (Rv. 347530 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PAGAMENTO E REMISSIONE DEL DEBITO - PAGAMENTO - DESTINATO AD UN TERZO ESTRANEO - LIMITI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1970-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347530-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PAGAMENTO E REMISSIONE DEL DEBITO - PAGAMENTO - DESTINATO AD UN TERZO ESTRANEO - LIMITI - INAPPLICABILITA.*

Le limitazioni stabilite dalla legge per la prova testimoniale dei contratti si applicano anche al pagamento, ma non sono operanti allorche il pagamento non sia stato effettuato in favore della parte, nei cui confronti lo si intenda provare in giudizio, ma abbia avuto per destinatario un terzo estraneo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2726

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)