Sez. 1, Sentenza n. 2673 del 19/04/1983 (Rv. 427562 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - DI REGRESSO - COOBBLIGATI CAMBIARI DI PARI GRADO - POSSESSO DELLA CAMBIALE DA PARTE DI UNO DI ESSI - PRESUNZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - REGRESSO TRA I PREDETTI COOBBLIGATI - ONERI PROBATORI RISPETTIVI - LIMITI EX ART. 2726 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ - PROVA PER PRESUNZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAMBIARIA - DI REGRESSO - COOBBLIGATI CAMBIARI DI PARI GRADO - POSSESSO DELLA CAMBIALE DA PARTE DI UNO DI ESSI - PRESUNZIONE DELL'AVVENUTO PAGAMENTO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - REGRESSO TRA I PREDETTI COOBBLIGATI - ONERI PROBATORI RISPETTIVI - LIMITI EX ART. 2726 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ - PROVA PER PRESUNZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Nei rapporti interni tra più coobbligati cambiari di pari grado, il possesso da parte di uno di essi della cambiale, restituita dal creditore a seguito del pagamento, non determina alcuna presunzione né che il pagamento sia stato effettuato dal solo possessore con danaro proprio, né che esso sia stato, invece, eseguito, da tutti i coobbligati o con danaro dagli stessi fornito, in proporzione della quota facente carico a ciascuno. Conseguentemente, in base agli ordinari principi che regolano l'incidenza dell'Onere della prova, nel caso di regresso tra i predetti coobbligati, colui che agisce in regresso, deve provare tutte le condizioni dell'Azione, compreso il pagamento esclusivo da parte sua, mentre il convenuto deve provare i fatti estintivi, e cioè il pagamento da parte sua, totale o per la quota che gli compete; la prova suddetta, non essendo diretta contro il creditore, non è soggetta ai limiti posti dall'art. 2726 cod. civ., e può essere data anche a mezzo di presunzioni semplici, che non si fondino, tuttavia, soltanto sul mero possesso del titolo. (V 1617/70, mass n 347530; (V 1194/68, mass n 332688).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)