Sez. 5, Sentenza n. 3861 del 15/03/2002 (Rv. 553075 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Disciplina ex art. 71, terzo comma, d.P.R. n. 597/1973 - Deducibilità delle spese di addestramento del personale - Limitazione alla quota imputabile a ciascun periodo di imposta - Verifica, in concreto, della utilità della spesa per gli esercizi futuri - Necessità - Esaurimento della utilità nell'ambito di un unico esercizio - Deducibilità delle spese per l'intero ammontare nel relativo periodo d'imposta.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI
In tema di I.R.P.E.G., con riguardo alle spese sostenute per l'addestramento del personale, nella vigenza dell'art. 71, terzo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973 - il quale, a differenza della disciplina civilistica ex art. 2426 cod. civ., che non prevedeva in proposito alcun obbligo, ma solo una facoltà, imponeva l'ammortamento dei costi produttivi di utilità anche per gli esercizi futuri - richiedeva, per la sua concreta applicazione, la verifica di detta utilità. Ove, infatti, questa si esaurisse nell'ambito di un solo esercizio, ne derivava la deducibilità dei relativi costi per l'intero ammontare nell'anno in cui erano sostenuti.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 71 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)