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Sez. 1, Sentenza n. 6397 del 17/05/2000 (Rv. 536604 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Disciplina ex art. 71 d.P.R. n. 597 del 1973 - Deducibilità nell'ambito dei costi ad utilizzazione pluriennale delle spese di addestramento e aggiornamento del personale - Contrasto con la disciplina civilistica in materia di formazione del bilancio - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536604-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI

In tema di reddito di impresa, la deducibilità delle spese di addestramento e aggiornamento del personale nell'ambito dei costi ad utilizzazione pluriennale ai sensi dell'art. 71 d.P.R. n. 597 del 1973 non contrasta con la disciplina civilistica in materia di formazione del bilancio, atteso che la suddetta disciplina civilistica, non tassativa, va integrata dalla normativa fiscale in quelle ipotesi in cui è prevista la deducibilità di alcuni costi (ad esempio, relativi a studi, ricerche, pubblicità) che, ancorché non previsti specificamente dalla normativa civilistica, possono ritenersi tuttavia rientranti tra quelle "spese non definite" contemplate dall'art. 2425 bis n. 16 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2425 bis, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)