Sez. 3, Sentenza n. 11963 del 16/12/2010 Cc. (dep. 24/03/2011) Rv. 249754 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE | D.L. n. 92 del 2008 - Motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche - Sintetico richiamo alla gravità del fatto - Sufficienza.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE
Il dovere di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è adempiuto dal giudice ove, con una pur sintetica espressione del tipo "al fine di meglio adeguare la pena al fatto", dia dimostrazione di avere valutato la gravità del fatto, che è uno degli indici normativi per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)