Sez. 6, Sentenza n. 20818 del 23/01/2002 Ud. (dep. 28/05/2002) Rv. 222020 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - IN GENERE | Attenuanti generiche - Criteri di valutazione- Elementi di cui all'art. 133 cod. pen.- Valutazione già operata ai fini della determinazione della pena - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - IN GENERE
Tra gli elementi di valutazione che il giudice può utilizzare ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen. si pongono anche quelli relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo indicati dall'art. 133 cod. pen., con il solo limite che una stessa circostanza specifica non può essere valutata due volte. Ne consegue che legittimamente il giudice può determinare la pena, tenendo distinta la valutazione della gravità del reato, eseguita considerando l'aspetto oggettivo della condotta criminosa, da quella concernente il riconoscimento delle attenuanti generiche, concesse in base all'assenza di precedenti giudiziari, ancorché questi ultimi siano considerati dall'art. 133 comma 2 n. 2 cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)