Sez. L, Sentenza n. 5781 del 26/09/1986 (Rv. 448219 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONI DI) - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - AZIENDE NON RIENTRANTI NELLA PREVISIONE DELLE RELATIVE PROCEDURE SINDACALI - INDIVIDUAZIONE - AZIENDE IN DICHIARATO STATO DI CRISI OCCUPAZIONALE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONI DI) - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - AZIENDE NON RIENTRANTI NELLA PREVISIONE DELLE RELATIVE PROCEDURE SINDACALI - INDIVIDUAZIONE - AZIENDE IN DICHIARATO STATO DI CRISI OCCUPAZIONALE.*
La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977 n. 675 (provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) - secondo cui, nei settori nei quali non siano previste procedure sindacali, le aziende che intendono procedere ai licenziamenti per riduzione di personale dovranno comunicarlo allo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che provvederà a convocare le parti - riguarda le aziende per le quali sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale. (V 2966/84, mass n 435014).*
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)