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Sez. L, Sentenza n. 5781 del 26/09/1986 (Rv. 448219 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONI DI) - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - AZIENDE NON RIENTRANTI NELLA PREVISIONE DELLE RELATIVE PROCEDURE SINDACALI - INDIVIDUAZIONE - AZIENDE IN DICHIARATO STATO DI CRISI OCCUPAZIONALE.*
Stato
decisa il 1986-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448219-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONI DI) - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - AZIENDE NON RIENTRANTI NELLA PREVISIONE DELLE RELATIVE PROCEDURE SINDACALI - INDIVIDUAZIONE - AZIENDE IN DICHIARATO STATO DI CRISI OCCUPAZIONALE.*

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977 n. 675 (provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) - secondo cui, nei settori nei quali non siano previste procedure sindacali, le aziende che intendono procedere ai licenziamenti per riduzione di personale dovranno comunicarlo allo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che provvederà a convocare le parti - riguarda le aziende per le quali sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale. (V 2966/84, mass n 435014).*

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)