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Sez. L, Sentenza n. 2966 del 15/05/1984 (Rv. 435014 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA EX ART. 25, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 675 DEL 1977 - AMBITO DI APPLICAZIONE - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435014-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA EX ART. 25, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 675 DEL 1977 - AMBITO DI APPLICAZIONE - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - ESCLUSIONE.*

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977 n. 675 (provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) - secondo cui, "nei settori nei quali non siano previste procedure sindacali, le aziende che intendano procedere ai licenziamenti per riduzione di personale dovranno comunicarlo allo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che provvederà a convocare le parti" - riguarda le aziende per le quali "sia stato dichiarato lo stato di crisi occupazionale" (art. 25, primo comma, e art. 24, primo comma, della stessa legge) e si riferisce, inoltre, ai licenziamenti collettivi per riduzione di personale, sicché non è applicabile in ipotesi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo (art. 3 legge n. 604 del 1966).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 12/08/1977 num. 675 art. 24, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)