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Sez. L, Sentenza n. 2672 del 28/04/1984 (Rv. 434697 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI SUPERIORI SVOLTE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO IN FORZA DI NORME REGOLAMENTARI O CONVENZIONALI DI BANDIRE UN CONCORSO PER LA COPERTURA DI POSTI - IRRILEVANZA - CARATTERE PREVALENTE O DI CONTRASTO DI DETTE NORME CON L'ART. 2103 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434697-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI SUPERIORI SVOLTE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO IN FORZA DI NORME REGOLAMENTARI O CONVENZIONALI DI BANDIRE UN CONCORSO PER LA COPERTURA DI POSTI - IRRILEVANZA - CARATTERE PREVALENTE O DI CONTRASTO DI DETTE NORME CON L'ART. 2103 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

Il diritto del dipendente, assegnato a mansioni superiori di conseguire la promozione alla corrispondente qualifica, ove l'assegnazione si sia protratta per oltre tre mesi, ai sensi dello art. 2103 cod. civ. nel testo modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non viene meno per il fatto che in base ad altre norme regolamentari o convenzionali il datore di lavoro sia tenuto a bandire un concorso per la copertura di posti implicanti il riconoscimento della detta qualifica; né tali norme si pongono in relazione di prevalenza o di contrasto con quella di legge, perché, mentre questa è volta a paralizzare l'utilizzazione abnorme del prestatore di lavoro e ad impedire che il datore realizzi - oltre un certo tempo ritenuto strettamente necessario per sopperire ad improrogabili necessità aziendali - un ingiustificato vantaggio economico derivante dallo sfruttamento della capacità tecnico professionale del lavoratore (capacità che lo stesso datore di lavoro ha ritenuto idonee allo svolgimento di mansioni superiori), le dette norme disciplinano soltanto la facultas eligendi del datore di lavoro, indipendentemente dal concreto affidamento di mansioni superiori. (Conf 7104/82, mass n 424776).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)