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Sez. L, Sentenza n. 7104 del 21/12/1982 (Rv. 424776 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI SUPERIORI SVOLTE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO IN FORZA DI NORME REGOLAMENTARI O CONVENZIONALI DI BANDIRE UN CONCORSO PER LA COPERTURA DI POSTI - IRRILEVANZA - CARATTERE PREVALENTE O DI CONTRASTO DI DETTE NORME CON L'ART. 2103 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424776-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - DIRITTO ALLA QUALIFICA CORRISPONDENTE ALLE MANSIONI SUPERIORI SVOLTE - OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO IN FORZA DI NORME REGOLAMENTARI O CONVENZIONALI DI BANDIRE UN CONCORSO PER LA COPERTURA DI POSTI - IRRILEVANZA - CARATTERE PREVALENTE O DI CONTRASTO DI DETTE NORME CON L'ART. 2103 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*

Il diritto del dipendente assegnato a mansioni superiori di conseguire la promozione automatica alla corrispondente qualifica ove l'assegnazione siasi protratta per oltre tre mesi, ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. nel testo modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, non viene meno per il fatto che, in base a norme regolamentari o convenzionali, il datore di lavoro sia tenuto a bandire un concorso per la copertura di posti implicanti il riconoscimento della suddetta qualifica, né tali norme si pongono in relazione di prevalenza o di contrasto con quella di legge perché, mentre questa è volta a paralizzare l'utilizzazione abnorme del prestatore d'opera in attività diverse da quelle che è stato chiamato a svolgere e ad impedire che il datore di lavoro realizzi - oltre un certo tempo ritenuto strettamente necessario per sopperire ad improrogabili necessità aziendali - un ingiustificato vantaggio economico derivantegli dallo sfruttamento delle capacità tecnico-professionali del lavoratore, capacità che egli stesso ha ritenuto idonee allo svolgimento di mansioni superiori, le dette norme contrattuali (nella specie art. 21 del C.C.n.L. 29 maggio 1973 per i dipendenti dell'ENEL) disciplinano solo la facultas eligendi del datore di lavoro, indipendentemente dal concreto affidamento di mansioni diverse e superiori. (V 6340/80, mass n 410081).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)