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Sez. 1, Sentenza n. 2884 del 09/05/1985 (Rv. 440640 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - MARCHIO RICHIAMANTE UNA COMPONENTE DI BASE DEL PRODOTTO - QUALIFICAZIONE COME DEBOLI - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1985-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440640-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - MARCHIO RICHIAMANTE UNA COMPONENTE DI BASE DEL PRODOTTO - QUALIFICAZIONE COME DEBOLI - INSUFFICIENZA.*

La ricorrenza di un marchio d'impresa cosiddetto "debole" anziché "forte", anche al fine della minore rigorosità dei criteri da adottare per escluderne l'usurpazione o contraffazione (essendo per il primo sufficienti lievi modificazioni, ove idonee ad essere percepite dai destinatari del prodotto con valore differenziate), non può essere di per sè affermata per il fatto che il marchio richiami una componente di base del prodotto merceologico contrassegnato, atteso che, specie se tale richiamo si avvalga di termini di uso regionale per prodotti altrove fabbricati o commercializzati (nella specie, per un liquore a base di uova, marchio "vov", derivato dal termine Veneto "vovo"), la qualità di marchio "forte" deve essere riconosciuta quando sia frutto di accorgimenti originali o di fantasia, o quando comunque abbia in concreto acquistato una rilevante forza distintiva, attraverso l'uso, la propaganda e la pubblicità. (V 3109/83, mass n 428022; (V 4294/74, mass n 372978).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 17, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)