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Sez. 1, Sentenza n. 3109 del 07/05/1983 (Rv. 428022 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - BREVETTO PER MARCHIO D'IMPRESA - MONOGRAMMA GRAFICO DI SPECIFICA CARATTERIZZAZIONE - AZIONE DEL TITOLARE CONTRO L'IMPRENDITORE CONCORRENTE PER L'USO DI UN MONOGRAMMA ANALOGO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428022-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - BREVETTO PER MARCHIO D'IMPRESA - MONOGRAMMA GRAFICO DI SPECIFICA CARATTERIZZAZIONE - AZIONE DEL TITOLARE CONTRO L'IMPRENDITORE CONCORRENTE PER L'USO DI UN MONOGRAMMA ANALOGO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Qualora sia oggetto di brevetto per marchio d'impresa un monogramma grafico di specifica caratterizzazione, nel senso che questo, anche in relazione alla prassi ed alle esigenze del settore dell'abbigliamento d'alta moda e dei suoi accessori, sia munito di effettiva capacità distintiva, in considerazione della raffigurazione di una o più lettere iniziali secondo criteri individualizzanti di combinazione di linee, colori o volumi (nella specie, con riguardo agli articoli di pelletteria e valigeria della ditta fendi, contrassegno costituito da due lettere F stampatello maiuscole, una rovesciata e simmetrica rispetto all'altra, in modo da risultare inserite in un quadrato), il titolare del brevetto medesimo, il quale è legittimato a fare uso di detto monogramma anche mediante una sua riproduzione ininterrotta e continua sulle superfici dei suoi prodotti, può insorgere avverso l'analoga iniziativa dell'imprenditore concorrente, con monogramma recante la stessa lettera corrispondente all'iniziale del proprio nome (nella specie, ditta ferragamo), nei limiti della tutela del cosiddetto marchio debole, e, cioè, solo se ed in quanto detto concorrente, nell'avvalersi della medesima rappresentazione grafica, ometta di adottare modificazioni od aggiunte all'indicata combinazione di linee, colori e volumi, pure lievi, ma idonee ad essere percepite con valore differenziante dai destinatari del prodotto, tenendo conto della loro particolare qualificazione e dell'impressione globale fornita dalla riproduzione del segno. (V 1043/80, mass n 404506; (V 2692/78, mass nn 392078 392079; (V 4384/76, mass n 383104).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 17, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)