Sez. 2, Sentenza n. 23302 del 31/10/2014 (Rv. 633297 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Sanzione processuale ex art. 5 quater della legge n. 89 del 2001 - Condizioni - Applicabilità in ipotesi di inosservanza del termine di proponibilità della domanda - Fondamento - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la sanzione processuale di cui all'art. 5 quater della legge 24 marzo 2001, n. 89, è applicabile non solo quando la domanda sia dichiarata manifestamente infondata, ma anche quando la stessa sia inammissibile per colpa ascrivibile al ricorrente, come in ipotesi di inosservanza del termine semestrale di proponibilità che decorre dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento sia divenuta definitiva (nella specie, desumibile dalla piana applicazione dell'art. 2, all. 3, cod. proc. amm., che ha sancito l'ultrattività della previgente disciplina per la proposizione dell'appello ai soli termini "in corso all'entrata in vigore" del codice del processo amministrativo).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 quater CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)