Sez. 6 - 2, Sentenza n. 5122 del 13/03/2015 (Rv. 634779 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Ricorso di equa riparazione per durata irragionevole del processo - Accoglimento parziale - Opposizione del ricorrente - Rigetto - Sanzione ex art. 5 quater della legge n. 89 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Se il ricorso di equa riparazione per durata irragionevole del processo è accolto solo in parte e il ricorrente propone opposizione al collegio, questo, ove rigetti l'opposizione, non può condannare l'opponente al pagamento della sanzione di cui all'art. 5 quater della legge 24 marzo 2001, n. 89, atteso che tale sanzione può essere applicata solo quando la domanda di equa riparazione è dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)