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Sez. U, Sentenza n. 2707 del 05/06/1989 (Rv. 462989 - 01)

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO - IN SEDE GIURISDIZIONALE - DECISIONI - IN GENERE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE PER MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - PRECEDENTI FASI PROCESSUALI - MANCATA DEDUZIONE DELLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1989-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462989-01

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO - IN SEDE GIURISDIZIONALE - DECISIONI - IN GENERE - RICORSO ALLE SEZIONI UNITE DELLA SUPREMA CORTE PER MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - PRECEDENTI FASI PROCESSUALI - MANCATA DEDUZIONE DELLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - IRRILEVANZA.*

Con riguardo a sentenza del consiglio di stato, il ricorso alle Sezioni Unite della suprema Corte, per motivi attinenti alla giurisdizione, non trova ostacolo nella circostanza che la questione di giurisdizione non sia stata sollevata nelle precedenti fasi processuali, perché un impedimento alla deducibilità ed esaminabilità della questione medesima può discendere solo a seguito di giudicato interno formatosi per la mancata impugnazione di una pregressa pronuncia resa esplicitamente sulla giurisdizione, ovvero sul merito, nel presupposto implicito della giurisdizione stessa. (V 1090/86, mass n 444592; (V 2436/83, mass n 427302).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)