Sez. 5, Sentenza n. 19008 del 28/09/2005 (Rv. 584216 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE | Forniture di pasti per gli indigenti per conto dei Comuni - Aliquota agevolata - Applicabilità a far data dal 1993 - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE
La fornitura di pasti per gli indigenti effettuata per conto di un Comune anteriormente al 1993 era soggetta all'IVA nella misura ordinaria, dato che soltanto con il d.l. n. 212 del 1993 (non convertito in legge) e, quindi, con il successivo d.l. n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993, la somministrazione di alimenti e bevande nelle mense per indigenti è stata inserita nella tab. A, parte II, n. 37, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, tra le attività per le quali è prevista l'applicazione di una aliquota ridotta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 8 com. 33, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., Decreto Legge 30/06/1993 num. 212, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)