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Sez. 5, Sentenza n. 21070 del 13/10/2011 (Rv. 619658 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE | Fornitura di pasti per mensa ospedaliera e carceraria - Aliquota ridotta del 4% - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619658-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ALIQUOTE

In tema di IVA, il disposto del n. 37 della tabella A, parte II), allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (secondo cui sono sottoposte all'IVA, con l'aliquota del 4%, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, in quelle delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti, anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni), in base ai canoni di interpretazione letterale e sistematica, non è riferibile alle prestazioni effettuate in favore di enti ospedalieri e stabilimenti carcerari aventi ad oggetto la fornitura di pasti per degenti e detenuti, per le quali, quindi, è applicabile l'aliquota ordinaria; ove, invero, il legislatore non ha voluto distinguere tra chi lavora in tali strutture collettive e chi è destinatario dell'attività delle stesse lo ha fatto con espressa previsione, come al n. 38 della cit. tabella relativamente alle somministrazioni ivi erogate ma solo mediante distributori automatici (per le quali l'IVA è al 4%).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 37 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)