Sez. U, Sentenza n. 3046 del 30/09/1968 (Rv. 335903 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL GIUDICE A QUO - CARATTERE ORDINATORIO - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO EX ART. 111 C6ST. - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL GIUDICE A QUO - CARATTERE ORDINATORIO - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO EX ART. 111 C6ST. - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento previsto dall'art. 373 cod. proc. civ. ha carattere ordinatorio, essendo i suoi effetti limitati alla eseguibilita della decisione durante il giudizio di impugnazione, pertanto avverso il provvedimento stesso, dichiarato dalla legge non impugnabile, non e ammissibile neppure il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)